Art. 11.

      1. Il Consiglio nazionale dei collegi degli informatori scientifici del farmaco elegge nel proprio seno il presidente, un segretario, un tesoriere e cinque consiglieri, componenti il comitato esecutivo.
      2. Il Consiglio nazionale designa altresì tre informatori scientifici del farmaco esercitino la funzione di revisori dei conti.